A norma dell’allegato V, punto 2.1.6, del regolamento, i materiali e gli oggetti destinati a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari devono essere sottoposti a tre prove consecutive. L’articolo 10 del regolamento prevede restrizioni generali relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica, che sono stabilite nell’allegato II del regolamento. Si applica la nota di cui all’allegato I, tabella 1, n. sostanza MCA 398: l’LMS potrebbe essere superato a una temperatura molto elevata. È pertanto necessario rettificare tale frase. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I produttori di materiali intermedi sanno se tali sostanze possono essere presenti nei loro prodotti in quanto utilizzano preparati che le contengono, o dovrebbero reperire tali informazioni presso i loro fornitori. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti alimentari dei prodotti alimentari grassi a contatto con plastiche non poliolefiniche. Successivamente all’ultima modifica del regolamento, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su sostanze specifiche che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari («MCA») nonché sull’uso di sostanze precedentemente autorizzate. La condizione di prova in cui si registra la migrazione globale maggiore deve essere utilizzata per stabilire la conformità al presente regolamento.»; il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente: La prova di migrazione globale applicabile deve essere effettuata tre volte su un unico campione, utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. Il regolamento dovrebbe essere modificato e rettificato al fine di garantire che tenga conto delle più recenti conclusioni dell’Autorità e di dissipare ogni dubbio sulla sua corretta applicazione. Queste sono le condizioni contrattuali tra l'utente e PayPal (Europe) S.à r.l. Fatto salvo l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1935/2004, la non conformità al presente regolamento è stabilita unicamente se la migrazione proviene da una parte di materia plastica.»; il punto 2.1.6 è sostituito dal seguente: Se il materiale o l’oggetto è destinato a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari, le prove di migrazione devono essere effettuate tre volte su un unico campione utilizzando ogni volta una nuova porzione di simulante alimentare. L’Autorità ha osservato che, tenuto conto delle caratteristiche chimiche dei sali isostrutturali di lantanidi dell’acido tereftalico e dei quattro lantanidi (La, Eu, Gd e Tb) stessi, non è necessario limitare l’uso di tali additivi ai tre tipi di plastiche poliolefiniche indicate nel fascicolo della domanda che il richiedente ha fornito all’Autorità. Significato di riserva. h�b```a``�����`��A��X��,--3m����jUU@R���,Q�bj����W�K,�Ty�=]#%��&dLY�,���"8/���E 5 Jt�Y.����H��eZ�VbM�]��_9#^2q1�a��y���y&�� �}���20�g`�R2O``�����������x��������A_���k�{���s2� �;�qV; ���b`����2�0 �oB� endstream endobj 49 0 obj <> endobj 50 0 obj <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/Rotate 0/TrimBox[0.0 0.0 595.276 793.701]/Type/Page>> endobj 51 0 obj <>stream Tuttavia, secondo l’EURL-MCA, l’affidabilità del rilevamento del piombo nei prodotti o simulanti alimentari al di sotto del limite di rilevamento di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento non è stata testata tra i laboratori nazionali di riferimento. È pertanto opportuno includere l’additivo in questione nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate, consentendone l’uso come additivo a una concentrazione massima del 25,0 % p/p e inserendo una nota sulla verifica della conformità recante l’avvertenza che in determinate condizioni i limiti di migrazione potrebbero essere superati. Tale additivo dovrebbe quindi essere incluso nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate con la restrizione che siano rispettate tali specifiche. Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato: all’articolo 6, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: tutti i sali delle sostanze per le quali è indicato “sì” nell’allegato II, tabella 1, colonna 2, di acidi, fenoli o alcoli autorizzati e fatte salve le restrizioni di cui alle colonne 3 e 4 di detta tabella;»; gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Nel campo delle assicurazioni che non riguardino i danni, la riserva matematica è l'importo che deve essere accantonato dalla compagnia assicurativa per far fronte agli obblighi futuri assunti verso gli assicurati.. La sua origine sta nello sfasamento temporale esistente fra il momento in cui il contraente paga il/i premio/i e il momento in cui l'assicuratore deve eseguire le prestazioni. La riserva viene superata in considerazione dello stralcio della previsione individuata con la num. L’Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di mercurio e di metilmercurio nei prodotti alimentari (14), nel quale ha individuato una TWI di 4,0 μg di mercurio inorganico (espresso come mercurio elementare)/kg di peso corporeo per la tossicità renale. Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (2) («il regolamento») stabilisce norme specifiche per quanto riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La dose di mantenimento abituale è una compressa al giorno di Clortanol. I metodi stocastici per la misura della riserva sinistri: un approccio al comparto auto italiano Ottobre 2006 Lo studio è stato condotto da un gruppo di lavoro composto da … Qualunque condizione di contatto che comprenda il riempimento a caldo e/o il riscaldamento fino a una temperatura T, laddove 70 °C ≤ T ≤ 100 °C per t = 120/2^ [(T-70)/10)] minuti al massimo, cui non seguano una conservazione prolungata a temperatura ambiente o a temperatura refrigerata. I lantanidi europio, gadolinio, lantanio e/o terbio possono essere utilizzati conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), purché: la somma di tutti i lantanidi che migrano nel prodotto o simulante alimentare non superi il limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg; e. la documentazione di cui all’articolo 16 contenga prove analitiche, basate su una metodologia ben descritta, atte a dimostrare che nel prodotto o simulante alimentare i lantanidi utilizzati sono presenti in forma ionica dissociata. In tale parere l’Autorità ha anche riscontrato l’esistenza di un nesso tra l’assunzione di cadmio e un aumento del rischio di carcinomi del polmone, dell’endometrio, della vescica e della mammella. - Livello minimo del liquido: la pompa può lavorare in servizio continuo a pieno carico, purché il livello del liquido risulti È pertanto opportuno mantenere la disposizione in virtù della quale la somma di tali PAA non deve superare 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Da utilizzarsi unicamente a una concentrazione massima del 25,0 % p/p, anche in nanoforma. L’Autorità ha concluso che sebbene il rischio di effetti negativi sulla funzionalità renale, tenuto conto dell’esposizione alimentare in Europa, sia molto basso, l’attuale esposizione al cadmio dovrebbe comunque essere ridotta. Tuttavia, in presenza di una prova scientifica irrefutabile che il livello di migrazione diminuisce nella seconda e nella terza prova e se nella prima prova non vengono superati i limiti di migrazione, non sono necessarie altre prove. (9)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. L’aggiunta dei quattro lantanidi all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), amplia ulteriormente l’elenco delle sostanze di cui alla medesima disposizione. In deroga al primo capoverso, se è stabilito, in base a dati scientifici, che per il materiale o l’oggetto sottoposto a prova la migrazione globale diminuisce nella seconda e nella terza prova, e se il limite di migrazione globale non è superato nella prima prova, quest’ultima è sufficiente. La migrazione dovrebbe quindi essere rigorosamente decrescente nelle prove consecutive. Sebbene tale principio sia già rispecchiato nel punto 2.1.6, secondo capoverso, per quanto riguarda le condizioni per l’uso dei risultati della prima prova, come pure nel punto 3.3.2 per quanto riguarda le prove di migrazione globale, la prescrizione in virtù della quale la migrazione non dovrebbe aumentare tra prove consecutive non è stata specificata nel punto 2.1.6, primo capoverso. Le PAA sono una grande famiglia di composti, alcuni dei quali sono cancerogeni, mentre altri sono sospetti cancerogeni. Ai materiali e agli oggetti di materia plastica si applicano le restrizioni seguenti. ; (*2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. QUESITO Desiderei conoscere quali sono i compiti e l'utilizzazione del P.d.M. È pertanto opportuno stabilire un limite comune per la migrazione di piombo dai materiali di materia plastica. Per quanto riguarda il cromo esavalente l’Autorità ha inoltre stabilito una dose di riferimento (con un limite di confidenza del 90 %) («BMDL10») pari a 1,0 mg/kg di peso corporeo al giorno. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i materiali a contatto con i prodotti alimentari («EURL-MCA»), designato conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ha collaborato con i laboratori nazionali di riferimento a lavori che dimostrano che sono già disponibili metodi di analisi idonei a rilevare la migrazione di metalli dai materiali di materia plastica a livelli inferiori agli attuali, e che tali metodi possono essere utilizzati sistematicamente dalla maggior parte dei laboratori interessati. Al fine di superare tale difficoltà e di garantire che le prove di migrazione possano essere effettuate correttamente, come alternativa alle prove di migrazione specifica e globale a 100 °C può essere utilizzata una condizione di riflusso. Se è tecnicamente impossibile sottoporre a prova lo stesso campione per tre volte, ad esempio in caso di prove in olio vegetale, la prova di migrazione globale può essere effettuata utilizzando campioni diversi per tre diversi periodi di tempo corrispondenti a una volta, due volte e tre volte il tempo di contatto applicabile. La somma di tali PAA non deve tuttavia superare 0,01 mg/kg nel prodotto o simulante alimentare. Il cromo esavalente può essere presente nell’acqua potabile, compresa l’acqua potabile in bottiglia. 48 0 obj <> endobj 87 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<9D275EE2BC11414DB0A278592F309B14>]/Index[48 90]/Info 47 0 R/Length 147/Prev 335680/Root 49 0 R/Size 138/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream Nelle fasi intermedie, tali informazioni devono comprendere l’identificazione e la quantità delle sostanze presenti nel materiale intermedio, che sono soggette a restrizioni nell’allegato II, oppure. Può formare lamelle in nanoforma con una o due dimensioni inferiori a 100 nm. Popolazioni speciali: Uso negli anziani L’utenza viene revocata 11.L’utenza risulta revocata: Occorre procedere con una nuova procedura di Registrazione 12.Quando è opportuno procedere con la revoca dell’utenza: Sebbene i livelli di tali metalli siano di norma tenuti sotto controllo nelle fasi successive della fabbricazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica conformemente all’articolo 4, lettera d), del regolamento, detti metalli possono comunque essere presenti come impurità nei materiali e negli oggetti di materia plastica finiti, sulla base delle deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e incidere negativamente sulla salute dei consumatori. Tali lamelle devono essere orientate parallelamente alla superficie del polimero e completamente incorporate nel polimero. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento. Le ammine aromatiche primarie (primary aromatic amines, «PAA») possono essere utilizzate come coloranti nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari o possono essere presenti come sostanze aggiunte non intenzionalmente conformemente all’articolo 6 del regolamento. Sebbene le tecniche di analisi più avanzate disponibili siano in grado di distinguere tra la specie trivalente e la specie esavalente del cromo, questa distinzione tra specie mediante analisi può risultare laboriosa e di difficile realizzazione per le autorità competenti e gli operatori economici. Ha altresì calcolato un valore BMDL10 (con un limite di confidenza del 90 %) pari a 0,63 μg di piombo/kg di peso corporeo al giorno per gli effetti sulla prevalenza di malattie renali croniche. L’Autorità ha adottato un parere sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di piombo nei prodotti alimentari (13). 21/1993 “di interesse regionale”, la cui gestione È possibile anche modificare la velocità di cambiata per la funzione multi-shift. La terza frase di tale capoverso fa erroneamente riferimento alla migrazione specifica anziché alla migrazione globale. Secondo la più diffusa opinione la finalità del bilancio è quella di informare i soci e i terzi in ordine all’andamento economico-finanziario della società, assolvendo anche ad uno scopo di organizzazione, giovando, altresì, a “fissare” il risultato economico del singolo esercizio (2) . La sostanza 1,3-fenilendiammina (N. CAS 0000108-45-2, N. sostanza MCA 236) è un’ammina aromatica primaria attualmente inclusa nell’allegato I del regolamento ai fini dell’impiego come sostanza di partenza nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, purché non migri. I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. In tale parere l’Autorità ha osservato che tale sostanza, costituita da una miscela definita di particelle, un determinato numero delle quali ha un diametro nell’ordine delle nanoparticelle (< 100 nanometri), è incorporata nel polimero e non migra. È pertanto opportuno autorizzare l’immissione sul mercato di tali nuovi materiali e oggetti basati sulle vecchie norme per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno chiarire i limiti di rilevamento per i metalli nell’elenco relativo ai limiti di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento e riformulare tale elenco sotto forma di tabella al fine di fornire un quadro più chiaro per le future modifiche di tali limiti. Le sostanze elencate nella tabella 1 devono essere utilizzate solo conformemente ai requisiti di composizione di cui al capo II. In particolare, quando la Po 2. come rappresentazione relativa ai prodotti o ai servizi in questione. Per quanto riguarda il cromo tale laboratorio ha pertanto consigliato di mantenere piuttosto come limite di rilevamento il valore di 0,01 mg/kg di prodotto alimentare. La non conformità delle apparecchiature al regolamento dovrebbe quindi essere stabilita solo se attribuibile a una parte di materia plastica. Da utilizzarsi unicamente come additivo a una concentrazione massima del 4,0 % p/p nelle plastiche a base di acido polilattico destinate alla conservazione prolungata di acqua a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore alla temperatura ambiente. Tale limite di migrazione, assieme alla corrispondente nota sulla verifica della conformità, dovrebbe pertanto applicarsi alla migrazione di antimonio dai materiali e dagli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Traduzioni di riserva Traduzioni riserva sinonimi, riserva antonimi. È pertanto opportuno modificare l’allegato V del regolamento al fine di introdurre disposizioni che consentano di effettuare le prove di migrazione utilizzando l’intera apparecchiatura o l’intero macchinario di trasformazione e/o produzione dei prodotti alimentari, anziché esigere la verifica della conformità di ciascuna delle sue singole parti. 1). Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la guida d'uso di quel dispositivo per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Tecnica di inserimento: ... La fase di modifica avviene in modo molto rapido, o per lo meno non occorre effettuare svariate operazioni preliminari. A tal fine è opportuno sostituire l’attuale elenco dei limiti di cui all’allegato II, punto 1, con una tabella che contenga un elenco di tutti i metalli attualmente inclusi nell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e di quelli inclusi nell’allegato II, punto 1, precisando altresì le condizioni d’uso e i limiti di migrazione specifici per tali metalli. La formulazione di tale capoverso non specifica chiaramente quale prova debba sostituire la prova OM7 e nell’ultima frase fa riferimento alla migrazione globale più elevata, il che potrebbe essere erroneamente interpretato nel senso di richiedere che siano effettuate più di due prove OM. (*2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. la paziente che il partner dovrebbero essere informati, prima di iniziare il trattamento, di tali possibilità e delle potenziali complicazioni di gravidanze multiple.. Malformazioni in gravidanza: L’incidenza globale di malformazioni da gravidanze associate all’uso di CLOMID risulta compresa entro i limiti di quella riferita alla popolazione generale in letteratura. La migrazione del cromo totale, indipendentemente dal relativo stato di ossidazione, dai materiali e dagli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non dovrebbe pertanto essere rilevabile nei prodotti o simulanti alimentari a un livello superiore a 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. La condizione di prova per la migrazione globale (overall migration, «OM») 2 (OM2), che prevede una prova a 40 °C per 10 giorni, e la condizione di prova OM3, che prevede una prova per due ore a 70 °C, sono le due condizioni di prova per la migrazione globale che simulano con maggior precisione le condizioni di contatto con i prodotti alimentari previste per questi tipi di oggetti da cucina, ma sono significativamente più severe delle condizioni reali che potrebbero verosimilmente verificarsi durante l’uso effettivo di tali oggetti. 6) (cfr. visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È pertanto opportuno esigere unicamente che la migrazione stabilita in una delle prove consecutive non superi quella della prova precedente, chiarire questo principio nel regolamento e stabilire che un materiale che mostri un aumento della migrazione nelle prove consecutive non deve in nessun caso essere considerato conforme. Ai fini della verifica della conformità al presente regolamento, al cromo totale si applica il limite di rilevamento di 0,01 mg/kg. La conformità al limite di migrazione globale deve essere verificata in base al livello della migrazione globale riscontrato nella terza prova. Se l’operatore economico che immette il materiale sul mercato può tuttavia dimostrare, sulla base di prove documentali preesistenti, che la presenza di cromo esavalente nel materiale può essere esclusa in quanto tale metallo non è utilizzato né si forma durante l’intero processo produttivo, la specie che migra dovrebbe essere considerata unicamente cromo trivalente e dovrebbe pertanto essere applicato un limite di migrazione di 3,6 mg/kg di prodotto alimentare, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per tutti i simulanti alimentari a contatto con poliolefine. Tale rischio dovrebbe essere comunicato agli utilizzatori di detti materiali e alle autorità di controllo mediante una nota sulla verifica della conformità. Sulla base del valore BMDL01 inferiore, di un fattore di attribuzione del 10 % per tenere conto del contributo dell’esposizione all’arsenico dovuta a fonti diverse dai materiali e dagli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e tenuto conto delle ipotesi di esposizione convenzionali per quanto riguarda i materiali a contatto con i prodotti alimentari, la migrazione di arsenico dai materiali e dagli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che possono contenere arsenico non dovrebbe superare il livello di 0,002 mg di arsenico/kg di prodotto o simulante alimentare. Tali elementi possono essere presenti nella plastica perché sono utilizzati intenzionalmente come additivo o sostanza di partenza inclusi nell’allegato I, o perché il loro uso è soggetto a deroga a norma dell’articolo 6, compresi i casi in cui siano presenti nella materia plastica come impurità o come altra sostanza aggiunta non intenzionalmente. Qualora abbiano già previsto di immettere tali nuovi materiali sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori commerciali potrebbero non essere in grado di prepararsi pienamente all’entrata in vigore del medesimo. Non collegare prodotti incompatibili. (*1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. È pertanto opportuno modificare l’allegato II del regolamento. In tal caso appare opportuno ottimizzare l’area con la riserva di parcheggio a
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